Art. 1
Denominazione e Sede 

La “RARI NANTES FLORENTIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice Civile, denominata in sigla anche “RARI NANTES FLORENTIA ASD”, è un sodalizio costituito in Firenze nell’anno 1903.
L’Associazione ha sede in Firenze, Lungarno F. Ferrucci n. 24.
La variazione della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite anche sedi operative ove svolgere l’attività sportiva.
L’Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 2
Scopo

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L’Associazione ha lo scopo di favorire lo sviluppo dello sport dilettantistico e agonistico, con particolare riferimento alle discipline riconosciute dal CONI, dalla F.I.N. o da enti equipollenti riconosciuti, in ambito natatorio.
Le attività sportive organizzate dalla A.S.D. saranno rivolte ad ogni fascia di età.
Conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI o di enti riconosciuti da questi delegati, l’Associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive e connesse alle discipline sopra indicate, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica delle medesime discipline.
Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina sportiva natatoria e di tutte le altre attività previste statutariamente, nonché lo svolgimento di attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica delle discipline sopra indicate.
Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l’Associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di posti di ristoro e alloggio.
L’Associazione si propone, inoltre:
a) di promuovere e di favorire la crescita del livello educativo, sportivo e ricreativo di tutte le fasce sociali, attraverso la promozione, la diffusione e lo sviluppo di attività rivolte all’aumento della conoscenza dei benefici dello sport, con particolare riferimento alle discipline sportive natatorie;
b) di promuovere corsi di nuoto e di altre discipline riconosciute dal CONI e dall’Ente di promozione Sportiva e/o Federazione Sportiva cui l’A.S.D. si affilierà o risulta affiliata;
c) di promuovere, realizzare e gestire strutture e/o beni mobili ed immobili, anche in collaborazione con altre associazioni, enti e società private, o con enti ed amministrazioni pubbliche, dove svolgere le attività previste dal presente oggetto e fornire tutti quei servizi strettamente complementari;
d) di organizzare il tempo libero degli aderenti con opportune iniziative nel settore dello sport; l’Associazione potrà collegarsi nelle forme più opportune con altre imprese ed associazioni per approvvigionarsi a migliori condizioni delle materie prime, degli impianti e dei servizi correlati necessari all’esercizio delle proprie attività;
e) di favorire ed incrementare gli scambi ed i rapporti culturali fra aderenti di diverse nazioni al fine di rafforzare la comprensione e la solidarietà umana anche a livello internazionale.
L’Associazione potrà aderire ad altre associazioni, federazioni e confederazioni, affiliarsi ad enti di promozione sportiva e collaborare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale, sportiva e ricreativa, operano avendo come oggetto ed attività affini a quelli dell’Associazione, nel rispetto dell’autonomia dell’Associazione stessa.
L’Associazione è, altresì, caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e, in via prevalente, dalla gratuità delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, potendo tuttavia ricorrere all’assunzione di lavoratori dipendenti o a prestazioni di lavoro autonomo al fine di assicurare il
regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
L’Associazione accetta incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie del CONI o di enti riconosciuti da questo delegati e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

Art. 3
Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4
Domanda ammissione

Sono soci tutti coloro che ne fanno esplicita richiesta, al fine di partecipare alle attività sociali e sportive.
Viene espressamente escluso ogni limite, sia temporale sia operativo, al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo da indirizzare al Presidente del Consiglio Direttivo.
L’eventuale diniego alla domanda di ammissione a socio, motivato da parte del Consiglio Direttivo, legittimerà il richiedente a proporre reclamo all’Assemblea generale.
In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale; il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi e non è ripetibile.

Art. 5
Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché
dell’elettorato attivo e passivo, salvo le limitazioni prescritte per ogni categoria di soci.
Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità eventualmente stabilite nell’apposito regolamento interno.
I soci sono tenuti all’osservanza dello statuto sociale e di ogni regolamento interno adottato dagli organi sociali, nonché al versamento della quota associativa, nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
▪ dimissione volontaria, da comunicare mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (P.E.C.) indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di dimissioni le stesse hanno effetto dal successivo esercizio e non esonerano il socio dimissionario dal versamento della quota dovuta;
▪ morosità protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa; in tal caso la
cancellazione dal libro soci dovrà essere preceduta da una formale diffida a regolarizzare la propria posizione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A.R.), posta elettronica certificata (P.E.C.) o posta elettronica ordinaria (mail ordinaria) all’ultimo indirizzo comunicato;
▪ espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
L’associato destinatario del provvedimento di espulsione può richiedere che sul provvedimento stesso si pronunci l’assemblea ordinaria; in tal caso il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea ordinaria; nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea e il socio espulso potrà essere eventualmente riammesso dopo il decorso di tre anni, previo gradimento dell’Assemblea.
Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che gli atti o i comportamenti, di cui al punto precedente, non siano di gravità tale da comportare l’espulsione dispone la sospensione temporanea del socio per un periodo non superiore a mesi sei.
Nel caso di mancanze più lievi il Consiglio Direttivo richiama il socio alla osservanza dei doveri associativi verbalmente o per iscritto.
I provvedimenti di espulsione e/o richiamo disciplinare devono essere comunicati all’interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (raccomandata A.R.) o posta elettronica certificata (P.E.C.).
Solo nel caso eventuale in cui il Collegio dei Probiviri sia stato eletto, contro il provvedimento di espulsione e contro i provvedimenti disciplinari, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri con ricorso da presentare entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di espulsione e/o disciplinare; il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento.
Il Collegio dei Probiviri, previa audizione del ricorrente e di coloro che riterrà opportuno ascoltare e del Presidente della Associazione, dovrà emanare il relativo provvedimento entro i successivi quindici giorni dalla data di deposito del ricorso.

Art. 7
Categoria di soci

I soci possono essere:
▪ ordinari
▪ onorari
▪ benemeriti
▪ sostenitori
▪ familiari
▪ giovanili

Art. 8
Soci ordinari

Possono aderire all’Associazione in qualità di socio ordinario, le persone di maggiore età e di buona condotta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
Le modalità di ammissione sono stabilite dallo statuto sociale e dal regolamento interno.
Il socio ordinario ha il diritto di frequentare i locali della sede sociale, di partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione, di riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione stessa e, in particolare, concernenti i rendiconti di gestione e/o bilanci e l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Collegio dei Probiviri nonché della nomina eventuale dell’Organo di controllo.
Il socio ordinario ha diritto di partecipare all’Assemblea con diritto di voto solo se in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Il socio ordinario è obbligato al rispetto del presente statuto e del relativo regolamento interno; a rispettare le delibere degli organi sociali e a mantenere irreprensibile condotta, civile e morale, nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede sociale e delle eventuali sezioni.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non
costituisce, pertanto, in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9
Soci onorari

Il Consiglio Direttivo nomina soci onorari ovvero coloro che possono dare decoro all’Associazione.
La nomina ha efficacia limitata nel tempo e i soci onorari sono esonerati dal versamento delle quote e/o dei contributi
associativi.

Art. 10
Soci benemeriti

Il Consiglio Direttivo nomina i soci benemeriti ovvero coloro che hanno acquisito titoli di particolare merito per l’Associazione.
I soci benemeriti sono tenuti a corrispondere le quote e/o i contributi associativi solo se intendono avere e/o esercitare tutte le prerogative spettanti ai soci ordinari.

Art. 11
Soci sostenitori

Sono soci sostenitori tutte le persone di maggiore età e di buona condotta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali che contribuiscono finanziariamente alle attività dell’Associazione.
Ottengono questa qualifica tutte le persone che sostengono con contributi volontari le diverse attività dell’Associazione.
Detto contributo, determinato con un ammontare minimo, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo, sarà ritenuto a fondo
perduto, non ripetibile e non trasferibile a soggetti terzi.
La qualifica di socio sostenitore non attribuisce allo stesso alcun diritto, con particolare riferimento all’utilizzo delle strutture associative e dei relativi servizi.

Art. 12
Soci familiari

Possono diventare soci familiari, tutte le persone di maggiore età e di buona condotta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, con le modalità e, comunque, in possesso dei requisiti indicati dal regolamento interno.
I detti soci, ai fini dei diritti e dei doveri spettanti, sono parificati ai soci ordinari e, pertanto, devono rispettare le relative statuizioni.

Art. 13
Soci giovanili

Possono aderire all’Associazione in qualità di soci giovanili tutti i figli dei soci ordinari di età compresa fra i dieci e i diciotto anni versando un contributo annuale deliberato dal Consiglio Direttivo, come disciplinato dal presente statuto sociale e dal regolamento interno.

Art. 14
organi

Gli organi sociali sono:
▪ l’Assemblea generale dei soci
▪ il Presidente
▪ il Consiglio Direttivo
▪ l’Organo controllo
▪ Il Collegio dei Probiviri

Art. 15
Assemblea

L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione che opera con metodo democratico ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
La convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno il cinquanta percento più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno; in tale caso la convocazione è un atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo e deve avvenire entro un mese dalla richiesta.
L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati anche con modalità di audio-video conferenza.

Art. 16
Diritti di  partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota associativa al momento della convocazione dell’assemblea; avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Art. 17
Assemblea ordinaria

La convocazione dell’Assemblea ordinaria dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima anche mediante affissione di avviso nella sede dell’associazione oppure attraverso l’invio di una comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o all’indirizzo di posta elettronica appositamente comunicato a tal fine dall’associato.
Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea può tenersi anche mediante videoconferenza o teleconferenza, purché lo strumento utilizzato consenta di
riconoscere l’identità del partecipante.
L’Assemblea deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario o del bilancio di esercizio consuntivo; il Consiglio Direttivo può altresì procedere alla convocazione dell’assemblea, in tal caso entro 10 mesi dall’inizio dell’esercizio, per l’approvazione dell’eventuale rendiconto economico-finanziario o del bilancio preventivo della stagione successiva.
Spetta all’Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’Associazione, nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi e di controllo dell’associazione e sugli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell’Associazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria o del Consiglio Direttivo.
Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
L’Assemblea, in caso di impedimento e/o assenza e/o mancanza del Segretario in carica, nomina un sostituto di quest’ultimo e, se necessario, due scrutatori.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un Notaio.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.

Art. 18
Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, convocata nei modi previsti per l’assemblea ordinaria, delibera sulle seguenti materie:
approvazione e modificazione dello statuto sociale; deliberazioni di fusione, trasformazione, scissione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione del patrimonio; trasferimento della sede in altro Comune.

Art. 19
Validità assembleare

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima  convocazione con la presenza di un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti la metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei partecipanti.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, in orario diverso da quello fissato per la prima convocazione, con qualsiasi numero di associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei partecipanti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, in orario diverso da quello fissato per la prima convocazione, con la presenza di almeno il 15% degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole dell’80% dei partecipanti.
Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio voto, oltre a quello di non più di due associati per i quali ha ottenuto le necessarie deleghe.

Art. 20
Elezione del Consiglio Direttivo

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e con almeno due anni di appartenenza alla Associazione, non ricoprano la medesima carica sociale in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della Federazione di riferimento medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori a un anno.
L’Assemblea elegge una Commissione Elettorale composta da un minimo di tre associati.
La Commissione ha il compito di raccogliere, entro trenta giorni dalla nomina, una o più liste elettorali di candidati, composte da un minimo di cinque a un massimo di tredici soggetti ivi compreso il candidato Presidente, e di fissare entro sessanta giorni dalla nomina la data delle elezioni.
Le operazioni di voto e di scrutinio sono dirette dal Presidente dell’Assemblea che ha nominato la Commissione Elettorale e da due scrutatori nominati da detto Presidente.
L’elezione avviene a scrutinio segreto con le modalità fissate nel regolamento interno e non sono ammesse deleghe.
Per l’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, è in potere della Commissione Elettorale accettare che in una o più liste elettorali di candidati possano essere indicati, associati con anzianità inferiore a due anni, nel limite di una unità ogni tre membri.

Art. 21
Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di tredici eletti dall’Assemblea al proprio interno e nel proprio ambito nomina il Vicepresidente e il Segretario con funzioni anche di Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza ma, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere indicato dalla maggioranza dei presenti ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da chi ha presieduto la riunione, e dal Segretario, o da chi ha sostituito quest’ultimo in caso di impedimento e/o assenza.
Nei casi di particolare necessità o per altri motivi giustificati e deliberati dal Consiglio Direttivo, al fine di avvalersi di un supporto stabile e specifico anche per migliorare il governo dell’Associazione, il Consiglio Direttivo, ha facoltà di nominare un comitato tecnico interno formato dal Presidente o da Consiglieri e/o da membri scelti anche tra i dipendenti e/o collaboratori, di comprovata affidabilità e fedeltà verso l’Associazione, al fine di gestire quest’ultima in modo più efficiente a livello organizzativo e operativo.
Il Consiglio Direttivo può eleggere, nella prima seduta successiva alla elezione, un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da almeno quattro membri.
Il Comitato di Presidenza svolge funzioni di indirizzo sportivo, economico e amministrativo, individuando obiettivi e risorse, e proponendo al Consiglio Direttivo l’adozione degli atti necessari al loro raggiungimento.

Art. 22
Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Art. 23
Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) redigere il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea e determinare la quota associativa annuale;
c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
e) adottare i provvedimenti di espulsione dei soci qualora si dovessero rendere necessari;
f) attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei soci;
g) ogni altro atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che la legge o lo statuto non attribuiscano specificamente all’assemblea dei soci.

Art. 24
Presidente

Il Presidente, dirige l’Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza, di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente resta in carica per quattro esercizi e alla scadenza del suo mandato, può essere rieletto.

Art. 25
Vice presidente

Il Vicepresidente, qualora nominato da parte del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 26
Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Art. 27
Dimissioni, cessazione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso del mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla cooptazione dei consiglieri mancanti o da sostituire che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Qualora nel corso del mandato venga a mancare per una qualsiasi ragione il Presidente, dovrà farsi luogo a nuova nomina dell’intero Consiglio Direttivo, a cura dell’Assemblea appositamente indetta.
Il membro del Consiglio Direttivo che nel corso dell’esercizio non partecipi all’Assemblea o risulti assente dalle riunioni di Consiglio senza giustificato motivo per oltre cinque volte decade dalla carica.

Art. 28
Organo di controllo

Il Collegio dei Revisori è organo eventuale, di controllo interno, nominato dall’Assemblea dei soci.
Il Collegio dei Revisori, quando previsto, è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dall’Assemblea che subentrano in caso di cessazione di un membro effettivo, in relazione all’anzianità anagrafica.
Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione dell’A.S.D., in particolare sulla osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento.
Il Collegio dei Revisori resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
I membri del Collegio dei Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo e lo stesso organo convoca le assemblee degli associati in caso di inerzia del Consiglio Direttivo.
In alternativa, e in osservanza delle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo, è facoltà dell’Associazione di nominare un Sindaco unico o il Revisore legale.

Art. 29
Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale, è composto di tre membri effettivi, ed eventualmente di due supplenti, nominati dall’Assemblea e restano in carica per quattro anni.
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.
La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra associati ovvero tra associati e organi sociali ovvero tra associati e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre autorità
giudicanti.
Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei soci.
Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio verbalizzato al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Art. 30
Bilancio e/o rendiconto

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio consuntivo dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.
Il rendiconto o il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
La copia del rendiconto e/o del bilancio, consuntivo e/o preventivo, deve essere resa disponibile, in visione presso la sede, a tutti gli associati, dalla data di convocazione dell’assemblea che ne ha all’ordine del giorno l’approvazione.

Art. 31
Anno sociale

L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° ottobre e terminano il 30 settembre di ciascun anno che può corrispondere al periodo agonistico.

Art. 32
Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni ed elargizioni di persone fisiche, società, enti pubblici e privati, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati.
Il patrimonio è accresciuto degli eventuali utili o avanzi di gestione, che non potranno in alcun modo essere distribuiti tra gli associati, né direttamente né indirettamente.
Il patrimonio potrà essere costituito dai versamenti a fondo perduto dei soci sostenitori.

Art. 33
Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con i quorum stabiliti dall’art. 19 del presente statuto.
L’Assemblea, all’atto discioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita l’autorità eventualmente preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione.
La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione o società sportiva che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34
Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti
della Federazione sportiva Nazionale a cui l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice civile.

 

Matteo (561)