Art. 1
Denominazione, Sede e Scopo
Denominazione, Sede e Scopo
- La Rari Nantes Florentia, Associazione Sportiva dilettantistica, è un sodalizio costituito in Firenze nellanno 1904.
- L’associazione ha sede in Firenze nel Lungarno F. Ferrucci al civico 24.
- L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dellAssociazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
- Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alle discipline natatorie, mediante ogni forma di attività agonistica, intesa come alta espressione della formazione psico-fisica e morale degli individui. Inoltre, lAssociazione potrà organizzare tutte quelle attività opportune a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline.
- Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, lAssociazione potrà, tra laltro, acquisire, gestire e condurre impianti ed attrezzature sportive, nonché svolgere attività didattica per lavvio, laggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nelle strutture di sua competenza lAssociazione potrà gestire posti di ristoro, nonché svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci.
- Lassociazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalluguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dallelettività delle cariche associative. LAssociazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti.
- LAssociazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli statuti ed ai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto e delle organizzazioni internazionali sportive a cui questultima è aderente. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuito le norme dello statuto e dei regolamenti federali nella parte relativa allorganizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 2
Abbinamento
Abbinamento
- E’ consentito l’abbinamento nell’ambito dello scopo associativo in conformità alle norme della Federazione Italiana Nuoto.
Art. 3
Categorie di soci
Categorie di soci
- 1. I soci possono essere:
- ordinari;
- onorari;
- benemeriti.
Art. 4
Soci ordinari
Soci ordinari
- Possono aderire all’associazione in qualità di socio ordinario le persone di maggiore età e di buona condotta, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
- Le modalità di ammissione sono stabilite con regolamento organico .
Art. 5
Contributi associativi
Contributi associativi
- I soci ordinari sono tenuti a contribuire alle spese della associazione nella misura annua stabilita dall’assemblea e con le modalità stabilite dal regolamento organico.
- I contributi di cui al comma precedente nonchè la tessera attestante la qualità di socio sono intrasmissibili.
- Il Consiglio Direttivo può esonerare il socio ordinario dal contributo annuo solo per giustificato e comprovato motivo.
- Lassemblea può stabilire contributi diversi per i soci ordinari a seconda del utilizzo o meno degli impianti di proprietà dellassociazione o dalla stessa gestiti o condotti
Art. 6
Soci onorari
Soci onorari
- Il Consiglio Direttivo nomina soci onorari coloro che possono dare decoro all’associazione.
- La nomina ha efficacia limitata nel tempo.
- I soci onorari sono esonerati dai contributi associativi.
I soci onorari hanno tutti i diritti dei soci ordinari
Art. 7
Soci benemeriti
Soci benemeriti
- Il Consiglio Direttivo nomina soci benemeriti coloro che hanno acquisito titoli di particolare merito verso l’associazione.
- I soci benemeriti sono tenuti a corrispondere i contributi associativi solo se intendono utilizzare gli impianti.
- I soci benemeriti hanno tutti gli altri diritti dei soci ordinari.
Art. 8
Perdita della qualità di socio
Perdita della qualità di socio
- La qualità di socio viene meno per:
- dimissioni;
- decadenza;
- espulsione.
- Morte.
Art. 9
Dimissioni
Dimissioni
- Le dimissioni debbono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo.
- Esse hanno effetto per il successivo esercizio e non esonerano il socio dal versamento del contributo per l’esercizio in corso.
Art. 10
Decadenza
Decadenza
- Il socio ordinario che non corrisponde il contributo annuo fissato dall’assemblea decade automaticamente dall’associazione decorsi trenta giorni dal formale invito all’adempimento rivoltogli dal Consiglio Direttivo.
- La decadenza deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e comunicata a mezzo lettera raccomandata, fax, e-mail.
Art. 11
Espulsione
- Lespulsione è disposta dal Consiglio Direttivo, con provvedimento motivato e comunicato a mezzo lettera raccomandata, a carico di chi nuocia o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, all’attività dell’associazione, violi in modo grave le norme associative, o le delibere del Consiglio Direttivo o compia comunque atti contro gli organi dell’associazione od altri associati che non consentano la prosecuzione del rapporto associativo.
Art. 12
Provvedimenti disciplinari
Provvedimenti disciplinari
- Qualora il Consiglio Direttivo ritenga che gli atti o i comportamenti di cui al precedente paragrafo non siano di gravità tale da comportare l’espulsione dispone la sospensione temporanea del socio per un periodo non superiore a mesi sei.
- Nel caso di mancanze più lievi il Consiglio Direttivo richiama il socio alla osservanza dei doveri associativi per iscritto o verbalmente.
- I provvedimenti di cui ai commi precedenti devono essere comunicati al socio a mezzo lettera raccomandata.
Art. 13
Ricorsi
Ricorsi
- Contro il provvedimento di espulsione, e contro i provvedimenti disciplinari, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri con ricorso da presentare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
- Il ricorso sospende l’efficacia del provvedimento
- Il Collegio previa audizione del ricorrente, di coloro che riterrà opportuno audire, e del Presidente della società dovrà deliberare il provvedimento entro trenta giorni.
Art. 14
Riammissione del socio dimissionario o decaduto
Riammissione del socio dimissionario o decaduto
- Il socio dimissionario o decaduto potrà aderire nuovamente all’associazione.
- Il socio espulso non potrà essere riammesso se non dopo tre anni e previo gradimento dell’assemblea.
Art. 15
Frequenza della sede e utilizzazione degli impianti
Frequenza della sede e utilizzazione degli impianti
- L’assemblea può consentire la frequenza della sede e l’utilizzazione degli impianti anche a persone diverse dai soci fissandone le modalità con regolamento organico.
Art. 16
Atleti
Atleti
- I diritti e i doveri degli atleti ed i loro rapporti con l’associazione sono disciplinati dalle norme dettate dallo statuto e dai regolamenti della Federazione Italiana Nuoto, dallo statuto, dal regolamento, e dal codice di disciplina dellassociazione .
Art. 17
Assemblea
Assemblea
- L’assemblea ordinaria approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, fissa i contributi dovuti dagli associati, stabilisce il regolamento organico, nomina la Commissione elettorale, elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri e ne dispone la revoca, delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione che non sono competenza del Consiglio Direttivo o dell’Assemblea straordinaria.
- E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- L’assemblea straordinaria delibera le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione.
Art. 18
Convocazione dell’assemblea
Convocazione dell’assemblea
- L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l’anno: per l’approvazione del bilancio preventivo entro quattro mesi dall’inizio dell’esercizio e per la approvazione del consuntivo entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio stesso.
- Il Consiglio Direttivo, contemporaneamente all’avviso di convocazione, deve depositare presso la segreteria il bilancio di previsione e consuntivo e la relazione dei sindaci revisori affinché tutti i soci possano prenderne visione.
- Il Consiglio Direttivo deve convocare l’assemblea quando ne è fatta richiesta scritta a mezzo fax, o posta ordinaria, o e-mail, da almeno cinquanta soci, con l’indicazione degli argomenti da trattare.
- L’adunanza deve essere fissata non oltre un mese dalla richiesta.
- L’assemblea è convocata dal Collegio Sindacale nei casi previsti dall’art. 30 dello statuto.
Art. 19
Formalità per la convocazione
Formalità per la convocazione
- L’assemblea è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno dell’ora e del luogo dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.
- L’avviso deve essere spedito a mezzo fax, o posta ordinaria, o e-mail a ciascun socio avente diritto al voto, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza; nello stesso termine deve essere affisso nella sede dell’associazione.
Art. 20
Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni
- L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione di almeno un terzo dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
- L’assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la partecipazione della metà dei soci ed in seconda convocazione con la partecipazione del 15% dei soci.
- La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima.
- L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei partecipanti.
- Lassemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei 2/3 dei partecipanti.
- Lassemblea straordinaria delibera con la maggioranze dei 4/5 dei partecipanti per la modifica della denominazione o delloggetto associativo, per lo scioglimento e per la liquidazione dellassociazione.
Art. 21
Diritto di intervento e rappresentanza nell’assemblea
Diritto di intervento e rappresentanza nell’assemblea
- Partecipano all’assemblea con diritto di voto i soci ordinari, benemeriti e onorari.
- I soci ordinari hanno diritto di partecipare all’assemblea solo se in regola con il pagamento della quota annuale.
- I soci possono farsi rappresentare nell’assemblea mediante delega scritta.
- Ciascun socio non può ricevere più di due deleghe.
Art. 22
Svolgimento dell’assemblea
Svolgimento dell’assemblea
- Lo svolgimento dell’assemblea è diretto da un presidente nominato dall’assemblea.
- Il verbale delle deliberazioni è redatto da un segretario nominato dall’assemblea e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- La votazione avviene per alzata di mano.
- Si fa luogo all’appello nominale quando lo dispone il Presidente dell’assemblea o lo richiedono almeno un quinto dei partecipanti.
- Si fa luogo allo scrutinio segreto quando lo richiedono almeno un terzo dei partecipanti.
Art. 23
Consiglio Direttivo
Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto dal presidente e da un numero di consiglieri non inferiore a otto e non superiore a quattordici.
- Essi restano in carica per un quadriennio e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo dà esecuzione alle delibere della assemblea, gestisce ed amministra l’associazione, compila i bilanci, emana i regolamenti di esecuzione.
- Il Consiglio Direttivo può delegare uno o più membri al compimento di attività determinate.
- Il Consiglio Direttivo può eleggere, nella prima seduta successiva alla elezione, un Comitato di Presidenza composto dal Presidente e da quattro membri.
- Il Comitato di Presidenza svolge funzioni di indirizzo sportivo, economico e amministrativo, individuando obiettivi e risorse, e proponendo al Consiglio Direttivo ladozione degli atti necessari al loro raggiungimento.
- E fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre Società o Associazioni sportive dilettantistiche nellambito della Federazione italiana Nuoto.
Art. 24
Presidente
Presidente
- Il Presidente ha la rappresentanza dell’associazione e dirige le riunioni di consiglio.
Art. 25
Vice presidente
Vice presidente
- Il vicepresidente è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di temporaneo impedimento di questi o per sua delega.
Art. 26
Segretario
Segretario
- Il segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
- Il segretario redige i verbali delle riunioni di consiglio, cura la tenuta e conservazione dei registri ed atti della associazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio.
Art. 27
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente o dal Segretario senza formalità ma con l’indicazione degli argomenti da trattare.
- Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Le deliberazioni del Consiglio sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti.
Art. 28
Nomina, cessazione e sostituzione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
Nomina, cessazione e sostituzione del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo sono nominati dall’assemblea e sono revocabili dalla stessa in qualunque momento.
- Ogni socio che ha diritto di voto deve esercitarlo in modo singolo.
- Il membro del Consiglio Direttivo che nel corso dello esercizio non partecipi all’assemblea o rimanga assente dalle riunioni di consiglio senza giustificato motivo per oltre cinque volte decade dalla carica.
- Qualora nel corso dell’esercizio venga a mancare per una qualsiasi ragione il presidente, dovrà farsi luogo a nuova nomina dell’intero Consiglio Direttivo.
- Qualora venga a mancare un altro membro del Consiglio Direttivo i restanti provvedono a sostituirlo con propria delibera. Tale potere non può essere esercitato più di una volta se il consiglio è composto da non più di 10 membri, di due volte se è composto da un numero maggiore.
- Negli altri casi la sostituzione spetta all’assemblea.
Art. 29
Collegio Sindacale
Collegio Sindacale
- Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’assemblea.
- Essi restano in carica per un triennio e sono rieleggibili.
- Il collegio nomina tra i suoi membri un rappresentante.
Art. 30
Compiti del Collegio Sindacale
Compiti del Collegio Sindacale
- I sindaci controllano l’amministrazione della società e vigilano sull’osservanza dello statuto.
- I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.
- Il Collegio Sindacale può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento della gestione o su determinate attività.
- I Sindaci assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e debbono intervenire alle assemblee.
- Il Sindaco che nel corso dell’esercizio non assiste senza giustificato motivo all’assemblea decade dall’ufficio.
- Qualora il Collegio Sindacale riscontri irregolarità di gestione amministrativa dovrà riferirne senza indugio alla assemblea convocata dallo stesso collegio.
- In caso di protratta mancanza o inerzia del Consiglio Direttivo il Collegio Sindacale compie gli atti urgenti di ordinaria amministrazione e di salvaguardia degli interessi della associazione. In tal caso il Presidente del Collegio convoca l’assemblea entro trenta giorni per la nomina dei nuovi amministratori.
Art. 31
Sindaci Supplenti
Sindaci Supplenti
- I sindaci supplenti subentrano ai sindaci effettivi venuti meno per una qualsiasi causa in ragione delle preferenze ricevute in sede di nomina.
Art. 32
Collegio dei Probiviri
Collegio dei Probiviri
- Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri nominati dall’assemblea per un triennio
- Il Collegio redige i verbali delle propri adunanze e decide con provvedimenti motivati in materia di:
- Nomina dei membri della Commissione Elettorale,
- Liste Elettorali
- Provvedimenti disciplinari del Consiglio Direttivo;
- Votazioni
3. Il Collegio ha il potere di richiamare i soci all’osservanza dello statuto.
Art. 33
Elezioni del Consiglio Direttivo
Elezioni del Consiglio Direttivo
- L’Assemblea elegge una commissione elettorale composta da cinque soci.
- La commissione ha il compito di raccogliere, entro 30 giorni dalla nomina, una o più liste elettorali di candidati ivi compreso il candidato presidente, e di fissare entro settanta giorni dalla nomina la data delle elezioni.
- Le operazioni di voto e di scrutinio sono dirette dal Presidente dell’assemblea che ha nominato la commissione elettorale e da quattro scrutatori nominati da detto Presidente della Assemblea.
- L’elezione avviene a scrutinio segreto con le modalità fissate nel regolamento organico. Non sono ammesse deleghe.
Art. 34
Eleggibilità alle cariche sociali
Eleggibilità alle cariche sociali
- Sono eleggibili tutti i soci con almeno due anni di appartenenza alla società, maggiorenni che non hanno subito sanzioni disciplinari, nè hanno procedimenti disciplinari in corso, e sono in regola con il versamento della quota associativa.
- Per i soci componenti del Consiglio Direttivo, ivi compreso il Presidente, è in potere della Commissione Elettorale accettare, e del Consiglio Direttivo cooptare, soci con anzianità inferiore, nel limite di una unità ogni tre membri.
Art. 35
Durata dell’esercizio
Durata dell’esercizio
- L’esercizio ha la durata di mesi dodici e coincide di norma con il periodo agonistico fissato dalla Federazione Italiana Nuoto.
Art. 36
Scioglimento della Società
- Lo scioglimento dellAssociazione è deliberato dallAssemblea Straordinaria. L’Assemblea all’atto di scioglimento dellAssociazione nominerà uno o più liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi.